COSA DICE LA LEGGE: ART 172. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA

COSA DICE LA LEGGE: ART 172. USO DELLE C...

1) Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

   a- M1;

   b- M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

   c- N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.



2) Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.



3) Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

   a- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

   b- i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

   c- gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

   d- i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

   e- gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

   f- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata

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