COSA DICE LA LEGGE: ART 172. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA
COSA DICE LA LEGGE: ART 172. USO DELLE C...
1) Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a- M1;
b- M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c- N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2) Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3) Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b- i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c- gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d- i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e- gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
f- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata


